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â 10% dei costi (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti),
con un limite massimo annuale di 5 milioni dal periodo dâimposta successivo al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con lâanno solare).
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Con riferimento alle ðšð¥ððšð ðð¢ð¢ððšðšðððð¡ð sono ammesse:
â le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato,
direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo;
â le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
â le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito dâimposta;
â le quote di ammortamento relative allâacquisto da terzi, anche in licenza dâuso, di privative industriali relative a unâinvenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
â le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito dâimposta;
â le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito dâimposta.
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Per il credito dâimposta per attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, ossia beni materiali/immateriali o servizi/processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dallâimpresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dellâecocompatibilità , dellâergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, nel 2023 il credito spetta in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo dâimposta di durata diversa dai 12 mesi.
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Per quanto riguarda tali attività , sono agevolabili:
â le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente allâimpresa;
â le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;
â le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto
commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito dâimposta;
â le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito dâimposta;
â le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di
innovazione tecnologica ammissibili al credito dâimposta.
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Il credito per dette attività di innovazione Ú riconosciuto in misura pari al 10% dei costi (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti), con un limite massimo annuale di 4 milioni dal periodo dâimposta successivo al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con lâanno solare).
Le spese ammissibili sono le stesse di quelle, sopra indicate.
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Nel 2023 il beneficio Ú riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
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Per quanto le spese ammissibili sono agevolabili:
â le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dellâimpresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito dâimposta;
â le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito dâimposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;
â le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto
commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito dâimposta;
â le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito dâimposta;
â le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito dâimposta.
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Ai fini del riconoscimento del credito dâimposta, lâeffettivo sostenimento delle spese
ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere allâobbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito dâimposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
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Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità , i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo dâimposta in relazione ai progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dellâimpresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata allâimpresa dal soggetto commissionario che esegue le attività .
Al solo fine di consentire al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di acquisire le
informazioni necessarie per valutare lâandamento, la diffusione e lâefficacia della misura agevolativa, le imprese beneficiarie sono tenute ad effettuare unâapposita comunicazione al Ministero, utilizzando lâapposito modello pubblicato con il Decreto direttoriale del 6 ottobre 2021.