𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐓𝐎 𝐃’𝐈𝐌𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀 𝐑𝐈𝐂𝐄𝐑𝐂𝐀&𝐒𝐕𝐈𝐋𝐔𝐏𝐏𝐎 𝐄 𝐈𝐍𝐍𝐎𝐕𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄: 𝐋𝐄 𝐍𝐔𝐎𝐕𝐄 𝐀𝐋𝐈𝐐𝐔𝐎𝐓𝐄 𝐀𝐋 𝟏° 𝐆𝐄𝐍𝐍𝐀𝐈𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟑

𝗗𝗮𝗹 𝟭° 𝗎𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗌 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝘀𝗌𝗻𝗌 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗮𝗹𝗶𝗟𝘂𝗌𝘁𝗲 𝗜𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗌 𝗱𝗶 𝗶𝗺𝗜𝗌𝘀𝘁𝗮 𝗜𝗲𝗿 𝗎𝗹𝗶 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗿𝗶𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮 𝗲 𝘀𝘃𝗶𝗹𝘂𝗜𝗜𝗌, 𝗶𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘇𝗶𝗌𝗻𝗲 𝗲𝗰𝗌𝗹𝗌𝗎𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗶𝗻𝗻𝗌𝘃𝗮𝘇𝗶𝗌𝗻𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗌𝗹𝗌𝗎𝗶𝗰𝗮 𝟰.𝟬. 
𝗥𝗶𝗮𝘀𝘀𝘂𝗺𝗲𝗻𝗱𝗌, 𝗶𝗹 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗌 𝗜𝗲𝗿 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮 𝗲 𝘀𝘃𝗶𝗹𝘂𝗜𝗜𝗌 𝗲̀ 𝗿𝗶𝗰𝗌𝗻𝗌𝘀𝗰𝗶𝘂𝘁𝗌 𝗶𝗻 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗜𝗮𝗿𝗶 𝗮𝗹:
– 10% dei costi (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti),
con un limite massimo annuale di 5 milioni dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
 
Con riferimento alle 𝙚𝙥𝙚𝙚𝙚 𝙖𝙢𝙢𝙞𝙚𝙚𝙞𝙗𝙞𝙡𝙞 sono ammesse:
– le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato,
direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo;
– le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
– le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
– le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
– le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
– le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
 
𝘟𝙧𝙚𝙙𝙞𝙩𝙀 𝙙𝙞 𝙞𝙢𝙥𝙀𝙚𝙩𝙖 𝙥𝙚𝙧 𝙖𝙩𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙖̀ 𝙙𝙞 𝙞𝙣𝙣𝙀𝙫𝙖𝙯𝙞𝙀𝙣𝙚 𝙩𝙚𝙘𝙣𝙀𝙡𝙀𝙜𝙞𝙘𝙖
Per il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, ossia beni materiali/immateriali o servizi/processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’ecocompatibilità, dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, nel 2023 il credito spetta in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata diversa dai 12 mesi.
 
Per quanto riguarda tali attività, sono agevolabili:
– le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa;
– le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;
– le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto
commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta;
– le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta;
– le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di
innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta.
 
𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒆𝒄𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒄𝒂 𝒆 𝒊𝒏𝒏𝒐𝒗𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒊𝒈𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆 4.0
Il credito per dette attività di innovazione Ú riconosciuto in misura pari al 10% dei costi (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti), con un limite massimo annuale di 4 milioni dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
Le spese ammissibili sono le stesse di quelle, sopra indicate.
 
𝑪𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒔𝒕𝒂 𝒑𝒆𝒓 𝒂𝒕𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂̀ 𝒅𝒊 𝒅𝒆𝒔𝒊𝒈𝒏 𝒆 𝒊𝒅𝒆𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒆𝒕𝒊𝒄𝒂
Nel 2023 il beneficio Ú riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
 
Per quanto le spese ammissibili sono agevolabili:
– le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;
– le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;
– le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto
commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;
– le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta;
– le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta.
 
𝘌𝙙𝙚𝙢𝙥𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙞
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese
ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
 
Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
Al solo fine di consentire al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di acquisire le
informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, le imprese beneficiarie sono tenute ad effettuare un’apposita comunicazione al Ministero, utilizzando l’apposito modello pubblicato con il Decreto direttoriale del 6 ottobre 2021.